giovedì, 2 Luglio 2026
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Multe, da luglio procedure più semplici per i cittadini

Presentazione solo on line per le richieste di archiviazione dei verbali, il rimborso delle sanzioni e la comunicazione dei dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti patente

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Multe: a partire dal 1° luglio le istanze di archiviazione in autotutela dei verbali, le richieste di rimborso delle sanzioni amministrative e la comunicazione dei dati del conducente per la decurtazione dei punti sulla patente potranno essere presentate direttamente online, senza doversi recare agli uffici della Polizia Municipale.

Per accedere sarà sufficiente collegarsi agli specifici servizi e autenticarsi con le proprie credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

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I vantaggi del servizio digitale

Oltre a gestire l’intera pratica online, il portale permette di avere un aggiornamento in tempo reale sullo stato dell’istanza: gli utenti potranno seguirne l’avanzamento passo dopo passo e riceveranno una notifica a ogni variazione, fino alla conclusione del procedimento

Quali sono le pratiche che si possono fare online

Archiviazione in autotutela di pratiche amministrative

Qualora si riscontrino inesattezze in un atto di accertamento, è possibile richiederne il riesame. L’autotutela amministrativa è il potere della Pubblica Amministrazione di annullare o revocare in autonomia i provvedimenti già adottati che risultino errati.

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Casi in cui è possibile richiederla

L’istanza può essere presentata nei seguenti casi:

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  • Errore di persona: totale estraneità alla violazione contestata.
  • Veicolo venduto: la cessione del mezzo è avvenuta prima dell’infrazione (è necessario allegare l’atto di vendita).
  • Errore di trascrizione: la targa o altri elementi essenziali risultano errati.
  • Autorizzazione esistente: mancato inserimento di un permesso valido (è necessario allegare il titolo autorizzativo).
  • Sosta autorizzata (ZCS/ZTL): sosta in zone regolamentate in presenza di un regolare permesso (è necessario allegare la copia del permesso).
  • Doppia multa: notifica di due verbali per la medesima violazione (è necessario comunicare il numero della seconda sanzione).
  • Multa errata: violazioni palesemente infondate o inesistenti.
  • Veicolo rubato: il furto del mezzo è avvenuto prima dell’infrazione (è necessario allegare la denuncia, il verbale di ritrovamento o una dichiarazione sostitutiva).
  • Decesso del destinatario: evento occorso successivamente alla violazione (è necessario allegare il certificato di morte o un’apposita dichiarazione da parte degli eredi diretti).
  • Vizi di notifica: presenza di errori formali ed evidenti nella procedura di notifica.

Casi di inammissibilità (quando la richiesta non viene accettata)

La richiesta di autotutela non è ammessa e viene rifiutata qualora:

  • Richieda valutazioni di merito: le motivazioni implichino la necessità di valutare i fatti, come nel caso di scriminanti o cause soggettive di esclusione della responsabilità (ad esempio: giustificazioni legate a emergenze personali).
  • Sia presente un ricorso in corso: l’istanza risulta irricevibile qualora venga presentata congiuntamente o durante la pendenza di un ricorso formale al Prefetto (art. 203 C.d.S.) o al Giudice di Pace (art. 204bis C.d.S.).

Accesso al servizio

Richiesta rimborso di sanzioni amministrative

La richiesta di rimborso può essere presentata per le seguenti casistiche:

  • Doppio pagamento: versamento effettuato due volte per il medesimo verbale.
  • Pagamento in eccesso: versamento di una somma superiore rispetto a quella dovuta.
  • Verbale archiviato: pagamento di una sanzione già annullata o archiviata.
  • Destinatario errato: versamento effettuato per errore a questo Ente per una sanzione di competenza di un altro organo di Polizia o di un’altra Amministrazione.
  • Restituzione cauzione: richiesta di sblocco della cauzione versata (ai sensi dell’art. 193, comma 3, del Codice della Strada).
  • Errore di notifica PEC: addebito errato delle spese di notifica cartacea nei casi in cui la comunicazione doveva essere inviata obbligatoriamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Accesso al servizio

Patente a punti: comunicazione dati del conducente

L’obbligo di comunicazione dei dati riguarda il soggetto a cui è stato notificato un verbale di contestazione che prevede la decurtazione dei punti dalla patente (ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada).

La dichiarazione deve essere presentata da:

  • Intestatario del veicolo (proprietario).
  • Locatario (in caso di leasing o noleggio).
  • Legale rappresentante (in caso di società).
  • Difensore o Avvocato (munito di apposita delega).

Quando non deve essere inviata

La comunicazione non deve essere trasmessa qualora la violazione sia stata contestata immediatamente su strada dagli agenti accertatori. In tale circostanza, infatti, l’identificazione e la registrazione del conducente avvengono direttamente sul posto.

Accesso al servizio

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