mercoledì, 20 Novembre 2024
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Bonus sanificazione e mascherine: come funziona il credito d’imposta

Quali sono i requisiti? Per cosa si può usare? Qual è la cifra massima? Le agevolazioni sull'adeguamento degli ambienti di lavoro alle regole anti-coronavirus

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Il decreto rilancio conferma il bonus sanificazione, con un credito di imposta più alto per i lavori di adeguamento degli ambienti di lavoro, per la pulizia approfondita anti-coronavirus e anche per l’acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (i cosiddetti “dpi”) come guanti e camici. Cambiano le regole: non serve più un decreto attuativo del Mef e del Mise, ma spetta all’Agenzia delle Entrate adottare un provvedimento per stabilire i criteri di applicazione del bonus sanificazione.

Credito d’imposta per il bonus sanificazione: i requisiti e come funziona

Secondo il dl rilancio, le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali (come quelli del terzo settore) e gli enti religiosi riconosciuti civilmente possono usufruire di un credito di imposta del 60% per le spese sostenute durante il 2020 per adeguare gli ambienti di lavoro alle misure di contenimento del virus Covid-19, fino a un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario. In tutto il governo ha stanziato a copertura di questa misura 200 milioni di euro.

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Il credito di imposta del bonus sanificazione può essere usufruito direttamente in dichiarazione dei redditi oppure ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti: se non si riuscirà a scaricare del tutto il tax credit quest’anno, potrà essere usato negli anni successivi, ma in ogni caso non potrà essere chiesto il rimborso.

Coronavirus, bonus sanificazione e mascherina: per cosa si può richiedere il credito

Ecco in dettaglio le spese, legate all’emergenza coronavirus, per cui può essere chiesto il credito d’imposta del bonus sanificazione:

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  1. sanificazione degli ambienti di lavoro, gli strumenti e i prodotti usati per sanificare
  2. dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari
  3. prodotti detergenti e disinfettanti
  4. termometri, termoscanner, tappeti e  vaschette decontaminanti e igienizzanti (il bonus vale anche per le spese di installazione)
  5. dispositivi per garantire la distanza interpersonale, come barriere e pannelli  protettivi (il credito d’imposta è riconosciuto anche per le spese di installazione)
  6. adeguamento dei luoghi di lavoro alle norme anti-coronavirus come il rifacimento di spogliatoi e mense e interventi per realizzare spazi comuni, ingressi e spazi medici

Niente più decreto attuativo

L’articolo 215 del decreto rilancio sul bonus sanificazione ha abrogato le misure analoghe del Cura Italia e del decreto liquidità: per stabilire le modalità di applicazione non serve più un decreto attuativo del Ministrero dell’economia (Mef) e di quello dello Sviluppo economico (Mise) ma un “provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si trova un utile vademecum in pdf sulle agevolazioni previste dal decreto rilancio.

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