venerdì, 29 Marzo 2024
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Via ai saldi: ecco le ”regole” per evitare brutte sorprese

Dal 6 luglio via alle vendite ribassate: lo sconto medio praticato nella prima settimana sarà del 20-30%, lo scontrino medio di 170 euro. Ecco alcuni consigli per non avere brutte sorprese.

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Torna il momento più atteso dai clienti.

VIA AI SALDI. Scattano sabato 6 luglio i saldi estivi in Toscana. Secondo i risultati di un’indagine effettuata da Confesercenti Firenze sulle proprie imprese associate del settore moda, lo sconto medio praticato nella prima settimana sarà del 20-30%. La buona notizia, per i negozi, è che è atteso un + 2-5% di fatturato rispetto saldi estivi 2012.

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PRODOTTI. I dieci prodotti maggiormente gettonati saranno maglie, jeanseria, pantaloni, t-shirt, polo, sandali, sneakers, costumi, bermuda e infradito griffato, per uno scontrino medio dell’importo di 170 euro. 

“EFFETTO RIMBALZO”. Per Franco Frandi, presidente di Fismo, “tra mazzate meteo e crisi economica abbiamo vissuto una vera e propria primavera horribilis, la peggiore degli ultimi 30 anni. Ecco perché ci aspettiamo un lieve, ma tangibile effetto rimbalzo con i saldi estivi che partono sabato, rispetto ai fatturati dello scorso anno”.

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COMMERCIANTI. Sempre dalla stessa indagine emerge che l’80% delle imprese ritiene che i saldi vadano posticipati di 20-30 giorni e che dovrebbero avere una durata non superiore a un mese, mentre il 75% si dice d’accordo su una durata massima di 30 giorni.

CLIENTI. Ma per i clienti c’è da stare attenti, per evitare di incorrere in cattivi affari. Qualche consiglio su come comportarsi arriva direttamente dalla guardia di finanza: nel periodo dei saldi – viene spiegato – occorre prestare molta attenzione alle reali opportunità di risparmio, fare una valutazione del rapporto qualità prezzo e ricordare sempre che la riduzione dei prezzi non comporta una diminuzione di diritti di chi compra. Seguendo alcune semplici regole si potrà evitare di avere brutte sorprese. Sicuramente sarà utile fare un giro qualche giorno prima della data prevista per l’inizio dei saldi per essere sicuri che la merce che si troverà in negozio sia veramente quella di stagione e non un avanzo di magazzino. La legge prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda.

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PREZZI. Lo sconto – viene spiegato ancora – deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita. I prodotti in saldo dovrebbero comunque essere ben separati da quelli non scontati al fine di evitare la possibile confusione tra prodotti in sconto e prodotti a prezzo pieno. I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano di permettere il pagamento con la carta o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, sarà bene rappresentarlo alla società che ha emesso la carta.

PROVE E CAMBI. Consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Quando è possibile, sempre meglio provare l’articolo scelto, ricordando che, in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante. Se si è incerti sull’acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo.

GARANZIE. Conservare sempre lo scontrino, perché se un difetto si palesa dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Il d.lgs 24/2002 (rientrato nel Codice del Consumo) ha infatti introdotto nel Libro IV del Codice Civile (delle obbligazioni) dei nuovi articoli (da 1519-bis a 1519-nonies), in base ai quali ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato. Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore (art. 1519-quater).

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