venerdì, 13 Dicembre 2024
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Caccia, ecco il nuovo calendario venatorio

Ecco tutte le disposizioni approvate dalla Provincia di Firenze per la stagione 2010-2011. Apertura domenica 19 settembre, preaperture richieste per i giorni del 1° e del 5 settembre. Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo anno venatorio.

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Ecco tutte le disposizioni approvate dalla Provincia di Firenze per la stagione 2010-2011. Apertura domenica 19 settembre, preaperture richieste per i giorni del 1° e del 5 settembre. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo anno venatorio.

La caccia alla Starna ed alla Pernice rossa è consentita:
a)in tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie, dal 19 settembre al 30 dicembre 2010;
b)nelle Aziende Agrituristico Venatorie, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia, ed esclusivamente per esemplari provenienti da allevamento dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011;

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La caccia alla Lepre comune è consentita in tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie dal 19 settembre al 8 dicembre 2010; fanno eccezione le Aziende Agrituristico Venatorie, nelle quali è protratta, esclusivamente in aree recintate, fino al 31 gennaio 2011, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia;

Per quanto disposto all’articolo 8 comma 4 bis della L.R. 20/2002, è consentito l’abbattimento della Minilepre (Sylvilagus floridanus)
a) in tutto il territorio a caccia programmata dal 19 settembre al 8 dicembre 2010 b) nelle Aziende Faunistico Venatorie dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011. Per la minilepre non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore (parere espresso dalla Regione Toscana il 23 ottobre 2008 prot. n.279225/U.90), né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

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La caccia al Fagiano è consentita:
a)in tutto il territorio provinciale a caccia programmata dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010;
b)nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agrituristico Venatorie dal 19 settembre 2010 fino al 31 gennaio 2011;

Il prelievo del Cinghiale nel territorio a caccia programmata vocato alla specie, è consentito dal 2 ottobre 2010 al 31 gennaio 2011 anche in caso di terreno coperto da neve, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e nei giorni festivi purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio.

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Il prelievo del Cinghiale nel territorio a caccia programmata non vocato alla specie ai sensi dell’articolo 92 DPGR 13/R/2004, è consentito, anche in terreno coperto da neve, secondo i modi ed i tempi di seguito indicati:
a- Nel territorio a caccia programmata non vocato compreso nell’ATC FI 4, la caccia al cinghiale sia in forma singola, che in gruppi costituiti da non più di quattro persone, può essere effettuata dal 22 settembre 2010 al 31 gennaio 2011, tutti i giorni consentiti alla attività venatoria, tenuto conto dei giorni di silenzio venatorio. La caccia al cinghiale con la tecnica della braccata da parte delle squadre può essere effettuata dal 22 settembre 2010 al 31 gennaio 2011, unicamente nei giorni di mercoledì, di sabato e di domenica e nei giorni
festivi purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato di gestione dell’ATC FI 4.
b- Nel territorio a caccia programmata non vocato compreso nell’ATC FI 5 la caccia al cinghiale, sia in forma singola, che in gruppi costituiti da non più di quattro persone, può essere effettuata dal 22 settembre 2010 al 30 dicembre 2010 per tre giorni settimanali a scelta ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio e del mercoledì. La caccia con la tecnica della braccata da parte delle squadre può essere effettuata dal 22 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 esclusivamente nelle giornate di mercoledì e sabato, nei territori preventivamente assegnati dal Comitato di gestione dell’ATC FI 5.

La caccia al Cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie è consentita dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 anche in caso di terreno coperto da neve.

La caccia alla specie Beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l’uso del cane da ferma o da cerca. Nel territorio della Provincia l’abbattimento e la detenzione di soggetti di beccaccia durante l’esercizio venatorio è consentito solo ai cacciatori accompagnati da cani da ferma o da cerca. N.B. deve essere segnato sul tesserino venatorio ogni capo di beccaccia subito dopo l’abbattimento.

In base all’art. 7, 6° comma, della L.R. 20/2002, il prelievo sulle popolazioni di Capriolo, Daino, Cervo e Muflone è consentito nei Distretti inclusi nel territorio a gestione programmata della caccia, nei periodi di seguito indicati:
Capriolo
Distretti dell’ATC Firenze 4:
Dal 1 agosto al 30 settembre 2010 per tutte le classi di sesso ed età;
dal 2 febbraio al 14 marzo 2011 per femmine e piccoli (entrambi i sessi);
dal 2 marzo al 14 marzo 2011 maschi adulti;
Distretti dell’ATC Firenze 5:
Dal 1 agosto al 16 settembre 2010 per tutte le classi di sesso ed età;
dal 16 gennaio al 28 febbraio 2011 per femmine e piccoli (entrambi i sessi);
dal 2 marzo al 14 marzo 2011 maschi adulti;
Daino
Comprensori dell’ATC Firenze 4:
Dal 1 novembre al 29 novembre 2010 e dal 2 gennaio al 14 marzo 2011.
Nei comprensori Vicchio, Vaglia, San Piero, Pontassieve, Londa, interamente ricadenti nel territorio non vocato alla specie, i cacciatori iscritti a distretti di capriolo ricadenti nei suddetti comprensori, possono cacciare, nel periodo compreso dal 1 agosto al 30 settembre 2010, i capi assegnati di daino contestualmente ai capi assegnati di capriolo.
Comprensori dell’ATC Firenze 5:
Dal 2 ottobre al 31 ottobre 2010 e dal 16 gennaio al 14 marzo 2011
Nei comprensori ricadenti in area non vocata alla specie, i cacciatori iscritti a distretti di capriolo ricadenti nei suddetti comprensori, possono cacciare, nel periodo compreso dal 1 agosto al 16 settembre 2010 i capi assegnati di daino contestualmente ai capi assegnati di capriolo.
Cervo
Comprensori dell’ATC Firenze 4
in area vocata:
Maschi adulti e sub adulti: dal 1 agosto al 15 settembre 2010 e dal 5 ottobre 2010 al 15 marzo 2011;
Maschi fusoni (anche in velluto), piccoli e femmine giovani dal 1 agosto 2010 al 15 marzo 2011
Femmine adulte: dal 1 dicembre 2010 al 15 marzo 2011.
in area non vocata
I cacciatori iscritti a distretti di capriolo o di daino ricadenti nella area non vocata al cervo possono cacciare, nel periodo compreso dal 1 agosto al 15 marzo 2011, il numero di capi assegnati di cervo, per tutte le classi di sesso e di età, contestualmente ai capi assegnati di capriolo e/o di daino.
Comprensori dell’ATC Firenze 5:
dal 2 ottobre al 31 ottobre 2010 e dal 16 gennaio al 14 marzo 2011
Nei comprensori ricadenti in area non vocata alla specie, i cacciatori iscritti a distretti di capriolo ricadenti nei suddetti comprensori, possono cacciare, nel periodo compreso dal 1 agosto al 16 settembre 2010 i capi assegnati di cervo contestualmente ai capi assegnati di capriolo.
Muflone
Comprensori dell’ATC Firenze 4:
dal 1 novembre al 29 novembre 2010 e dal 2 gennaio al 14 marzo 2011.

Il prelievo di Capriolo, Daino, Cervo è altresì consentito nelle Aziende Faunistico Venatorie nei tempi e nelle quantità suddivise in classi prevista nei Piani di Assestamento per la stagione venatoria 2010-2011, approvati con specifica Delibera della Giunta Provinciale.

L’utilizzo di segugi per la caccia agli ungulati all’interno di recinti di abbattimento è consentito unicamente nelle Aziende Agrituristico Venatorie per le quali tale uso sia previsto nell’ambito dei piani di gestione annuale approvati dalla Provincia (parere espresso dalla Regione Toscana il 7 /02/2005 prot. 123/2729).

Nella caccia di selezione a cervidi e bovidi l’uso di cani da traccia è consentito dal 1 agosto 2010 al 15 marzo 2011, per la sola attività di recupero dei capi feriti, a persone abilitate iscritte nel registro dei conduttori di cani da traccia;

Successivamente all’8 dicembre 2010, l’uso del cane da seguita è vietato. Fanno eccezione i casi seguenti:
a) per la caccia alla volpe, l’uso del cane da seguita è consentito dal 9 dicembre 2010 al 31 gennaio 2011, limitato a squadre composte da almeno sei partecipanti. In tale periodo, prima dell’inizio della cacciata, tali partecipanti devono compilare su carta una lista, da esibire al momento dei controlli, contenente il loro nominativo e gli estremi del porto d’armi.
b) per la caccia del cinghiale sia in area vocata che non vocata, l’uso del cane da seguita è consentito dal 9 dicembre 2010 al 31 gennaio 2011, in tutti i casi previsti ai capoversi precedenti;

Nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2011, l’uso del cane è vietato con l’eccezione dei seguenti casi:
a) nella caccia da appostamento fisso e temporaneo l’uso del cane è consentito per la sola attività di recupero dei capi feriti o abbattuti;
b) per la specie beccaccia;

Oltre i casi previsti ai precedenti punti 13 a) e 11 b), nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2011, la caccia vagante, è consentita esclusivamente:
a) nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Agrituristico Venatorie;
b) per la specie beccaccia, esclusivamente con l’uso del cane da ferma o da cerca, nelle aree boscate incluse entro i territori vocati alla specie Cinghiale. Per superfici boscate si intendono quelle di estensione superiore a 2.000 mq, di larghezza maggiore a 20 m, coperte da vegetazione arborea con una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari ad almeno il 20 per cento, come indicato all’articolo 3 comma 1 della Legge Regionale Forestale n° 39/2000;
c) nelle aree palustri di cui all’elenco seguente (vedi cartografia su www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca ):
Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi
a Nord – dal confine con la Provincia di Pistoia nel tratto compreso fra il canale del Terzo ed il canale del Capannone (detto anche Usciana);
ad Est – lungo il confine con la Provincia di Pistoia fino ad incontrare la strada campestre che conduce al podere della Chiavica e seguendo detta strada fino a Casa del Morelli passando per Ponte del Turrini, Mulino, C. Cavallino; e da qui seguendo la strada provinciale per Massarella fino a mt. 1000 di distanza dal canale maestro e proseguendo verso Sud mantenendo tale distanza da detto canale, fino ad incontrare la strada provinciale n. 15 Lucchese-Romana;
ad Ovest – dalla Provincia di Pistoia lungo il canale del Capannone (detto anche Usciana) fino all’altezza di Villa Lampaggi, quindi seguendo la gronda del Padule fino a Ponte di Cavallaia e da questa località seguendo il canale maestro in direzione Sud fino a Ponte a Cappiano;
a Sud – da Ponte a Cappiano per mt. 1000 lungo la strada provinciale n. 15 Lucchese-Romana.
Pianura a valle di Firenze
fino ai confini della Provincia di Pistoia e lungo il corso inferiore dell’Arno:
a Nord – dal confine della Provincia di Prato lungo la ferrovia Firenze-Bologna in direzione sud-est fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Firenze (fosso del Termine);
ad Est – incontro della ferrovia Firenze-Bologna con il confine amministrativo del Comune di Firenze (fosso del Termine) e seguendo detto confine fino al fiume Arno (presso loc. San Donnino);
a Sud – dal fiume Arno (presso Loc. L’Isola) seguendo il confine amministrativo del Comune di Firenze fino all’uscita n.21 casello Autostrada del Sole (Firenze-Signa) e da detta località seguendo la Strada Statale n. 67 Tosco-Romagnola in direzione Ovest e passando per Olmo, Viottolone, Granatieri, Lastra a Signa fino a Ponte a Signa;
ad Ovest – da Ponte a Signa attraversando l’Arno in direzione Nord lungo la Strada Statale n. 325 Val di Setta e Val di Bisenzio passando per Signa fino alla località Il Crocifisso, da questa località seguendo la strada campestre in direzione Ovest che conduce a Caverna, Casa Padule, Podere Chiella, fino a incontrare il confine con la Provincia di Prato sul fiume Ombrone;

In base al Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 167 del 02/10/2006 e successive integrazioni, è stabilito il divieto di caccia su tutto il territorio del Comune di Firenze;

Ai sensi dell’art. 28, comma 11 della L.R.3/94 concernenti le zone dove l’attività venatoria è consentita in forma programmata, le zone riservate alla gestione venatoria privata e quelle dove l’attività venatoria non è consentita sono riportate sull’elenco inserito sul sito web della Provincia www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca.

E’stabilito di richiedere alla Regione Toscana nei giorni 1 e 5 settembre 2010 la caccia da appostamento alle specie tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La preapertura resta subordinata all’acquisizione della relativa autorizzazione da parte della Regione. In attuazione di quanto previsto all’articolo 18 comma 2 della L.R. 157/92, la concessione da parte della Regione Toscana dell’apertura anticipata della caccia sulle specie suddette, comporta la riduzione implicita dell’ultimo giorno disponibile di caccia per ciascuna specie, rispetto ai periodi previsti all’art. 7 della L.R. 20/2002.

A corredo del Calendario Venatorio Provinciale sono date le seguenti prescrizioni e/o precisazioni:
i)SETTIMANA VENATORIA: la settimana venatoria inizia il lunedì. Nel conteggio delle giornate settimanali di caccia sono considerate valide quelle effettuate sia in Toscana che in altre Regioni;
ii) TESSERINO VENATORIO: in base all’art. 28 della legge regionale 12/1/1994 n. 3, nelle Aziende Agrituristico Venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l’esercizio dell’attività venatoria.
iii)APPOSTAMENTI FISSI: i titolari, ed in loro assenza i fruitori di appostamento fisso, sono tenuti su richiesta ad esibire agli incaricati della vigilanza l’autorizzazione all’impianto, unitamente alla conferma di validità dell’anno in corso con il versamento aggiornato della tassa di concessione regionale. Deve essere sempre consentito inoltre, durante l’utilizzo degli appostamenti, l’accesso ai medesimi da parte del personale di vigilanza.
iv)APPOSTAMENTI TEMPORANEI: sulla base delle proposte dei Comitati di Gestione degli ATC provinciali, la distanza minima tra appostamenti temporanei è fissata in metri 80.
v)PERIODI DI DIVIETO PER LA CACCIA VAGANTE: nei casi in cui si eserciti l’attività venatoria in periodi in cui sia consentita la caccia solo da appostamento fisso o temporaneo, l’accesso all’appostamento dovrà avvenire con il fucile scarico ed in custodia, o racchiuso in idoneo involucro o smontato.
vi)CACCIA AL CINGHIALE:
La caccia al cinghiale nelle aree vocate alla specie è consentita a cacciatori iscritti al Registro provinciale della caccia al cinghiale riuniti in squadre. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno 20 iscritti alla squadra. In deroga a ciò possono concorrere al raggiungimento del numero minimo ospiti in possesso dell’opzione di cui alla lettera d) dell’art. 28 L.R. 3/94. E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti alla caccia in squadra, di indossare abbigliamento ad alta visibilità.
La caccia al cinghiale nelle aree non vocate, può essere attuata delle seguenti tipologie di cacciatori, con priorità per coloro che abbiano effettuato l’opzione di cui all’art. 28, lett. d) della L.R. 3/94:
a)Cacciatori singoli che effettuano la caccia all’aspetto ed alla cerca anche con l’uso del cane;
b)Cacciatori iscritti al registro provinciale della caccia al cinghiale riuniti in squadre.
I cacciatori singoli devono essere iscritti in apposito Registro tenuto dagli ATC. L’iscrizione al Registro comporta l’accettazione da parte del cacciatore di offrire la propria disponibilità ad effettuare operazioni di prevenzione dei danni alle colture agricole mediante la realizzazione di opere passive.
Ferma restando la priorità per i cacciatori che abbiano effettuato l’opzione di cui all’art. 28, lett. d) della L.R. 3/94, ogni ATC ha discrezionalità sulle modalità e sui tempi di iscrizione al Registro.
Tutti i cacciatori, durante l’espletamento dell’attività venatoria e dell’abbattimento devono rispettare i seguenti obblighi:
– indossare abbigliamento ad alta visibilità;
– non possono detenere ed utilizzare munizione spezzata;
– devono munire tutti i capi abbattuti di contrassegno inamovibile fornito dagli ATC;
– devono segnalare preventivamente gli interventi in braccata con appositi cartelli con la scritta “attenzione intervento di caccia al cinghiale in corso” da sistemare ai margini e lungo le vie di accesso all’area di intervento;
-i cacciatori che effettuano la caccia all’aspetto ed alla cerca, anche con l’uso del cane, possono riunirsi in gruppi non superiori a quattro persone.
vii)L’ALLENAMENTO ED ADDESTRAMENTO DEI CANI: si svolge, ai sensi dell’art. 30 comma 10 della L.R. 3/94 e dell’art.5 del Calendario Venatorio Regionale, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole sino alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale) sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all’ambito territoriale di caccia (ATC). Tale attività non è consentita nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all’art. 42 comma 2 della L.R.T. 3/94 e della Deliberazione Consiliare 20/12/1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.
viii)CACCIA DI SELEZIONE: Ai sensi di quanto inoltre previsto all’art. 6 bis della L.R. 20/2002, i cacciatori abilitati utilizzano per l’annotazione delle giornate di caccia e degli abbattimenti effettuati durante la caccia di selezione, fino al completamento del piano di abbattimento assegnato, gli appositi libretti delle uscite consegnati e vidimati dagli ATC provinciali. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio rilasciato dal comune di residenza.
ix)CACCIA NELLE AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE: Si ricorda che in detti istituti l’attività venatoria è consentita esclusivamente su fauna immessa proveniente da allevamento, pertanto, per quanto concerne la specie lepre comune, qualora le immissioni fossero effettuate unicamente all’interno di recinti, è consentito il prelievo venatorio unicamente all’interno degli stessi.
x)CACCIA NELLE ZPS: Nelle ZPS ricadenti nel territorio della Provincia di Firenze identificate come “Stagni della Piana Fiorentina”, “Padule di Fucecchio”, “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” e “Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia”, (vedi cartografia su www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca) le disposizioni del presente calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale ((ZPS)” che dettano in particolare per le ZPS i seguenti divieti:
a) divieti validi per tutte le ZPS:
Esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio ad eccezione dei giorni di giovedì e di domenica e con l’eccezione, ove prevista, della caccia agli ungulati;
Effettuazione della preapertura della attività venatoria;
Utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
Abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta (Aythya fuligula);
Svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
Distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
Svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade fatta eccezione di mezzi agricoli e forestali, mezzi di soccorso controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell’accesso all’azienda agli aventi diritto in qualità di proprietari, lavoratori o gestori;
b) divieti validi per le ZPS caratterizzate da zone umide delle quali “Stagni della Piana Fiorentina”, “Padule di Fucecchio”, “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” :
divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus);
xi)DIVIETO DI USO DI CARTUCCE CON PALLINI DI PIOMBO NELLE ZONE UMIDE. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Provinciale per il rilascio, il rinnovo e l’uso degli appostamenti fissi, approvato con Delibera del Consiglio Prov.le n. 5 del 22/01/2009, ai fini della salvaguardia delle popolazioni di uccelli acquatici, è fatto divieto detenere ed utilizzare munizioni a pallini di piombo durante l’esercizio di caccia da appostamento fisso a palmipedi e trampolieri, dai capanni complementari e da appostamenti a trampolieri autorizzati su tutto il territorio provinciale, compreso quello del Circondario Empolese Valdelsa.
xii)SANZIONI: L’ art. 58 comma 1 lettera q della L.R.T. 3/94 dispone in merito alle sanzioni da applicare per le violazioni alle disposizioni contenute nel Calendario Venatorio Regionale, nonché alle disposizioni o prescrizioni contenute nel presente provvedimento, se non espressamente già enunciate dalla L.R.T. n. 3/94.

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