lunedì, 4 Novembre 2024
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Elezioni comunali, quante preferenze si possono dare: come si vota

Come si vota? È possibile il voto disgiunto alle amministrative? Quante preferenze si esprimono sulla scheda? Cos'è la doppia preferenza di genere? Le risposte ai dubbi più frequenti sulle elezioni comunali

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È iniziato il conto per le amministrative 2024 con un numero di città coinvolte che in Italia supera quota 3.700. Tra i 29 capoluoghi di provincia in cui si eleggerà il nuovo sindaco figura anche Firenze. Ma come si vota, quante preferenze si possono dare alle elezioni comunali e cosa vuol dire “doppia preferenza di genere“? Se non si rispettano le linee guida infatti si rischia l’annullamento della scheda. In vista della chiamata alle urne, sabato 8 (dalle ore 15 alle 23) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23), facciamo il punto sul voto di preferenza.

Cosa si vota e il voto di preferenza

Il sistema elettorale per le elezioni comunali è il più rodato tra quelli in vigore in Italia per le varie consultazioni elettive: funziona in modo continuativo dal 1993, con modifiche minime, e questo riguarda anche quante preferenze si possono dare. I requisiti per votare prevedono la cittadinanza italiana, la maggiore età e la residenza nel comune in cui si partecipa alle elezioni. Posso partecipare anche i cittadini dell’Unione Europea residenti in quel determinato Comune, ma devono aver fatto richiesta di iscrizione nelle liste elettorali (i termini sono scaduti lo scorso 30 aprile).

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Il sindaco è un organo monocratico a elezione diretta, questo significa che tocca ai cittadini a scegliere direttamente la persona che ricopre la carica tra i candidati che si presentano alle elezioni. Nelle stesse date delle amministrative si eleggono anche i componenti del consiglio comunale e in questo caso viene ammesso il cosiddetto “voto di preferenza”: sulla scheda l’elettore può indicare i nomi dei candidati prescelti.

Come si vota per le elezioni comunali

Ecco come si vota alle elezioni comunali 2024 nei comuni con più di 15.000 abitanti:

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  1. si può fare una croce sul nome del candidato sindaco per votare soltanto il candidato e non una delle liste o dei partiti a lui collegati;
  2. si può votare tracciando una croce sul simbolo della lista, e in questo caso il voto viene attribuito sia alla lista che al candidato sindaco;
  3. si può fare la “X” sia sul simbolo della lista che sostiene un candidato sindaco, sia sul nome del candidato, dando il voto a entrambi.
  4. alle elezioni comunali in città con più di 15.000 abitanti è possibile anche il voto disgiunto: si può fare una croce sul nome di un candidato sindaco e una sul simbolo di una lista che appoggia un candidato sindaco diverso.

Per le città sotto i 15.000 abitanti per le elezioni comunali è prevista solo una lista collegata a ogni candidato sindaco e non è consentito il voto disgiunto. Si può votare tracciando una X sul nome del candidato sindaco, sul simbolo della lista o esprimendo una preferenza per il Consiglio comunale.

Quante preferenze si possono dare alle elezioni comunali e come si esprime la doppia preferenza di genere

La scheda elettorale è divisa in colonne che riportano i nomi dei candidati sindaco. In ciascuna colonna ci sono i simboli delle liste che sostengono quel candidato. Accanto al simbolo di ogni lista c’è uno spazio bianco: è qui che si esprimono le proprie preferenze per i candidati al consiglio comunale. Per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, nelle città con più di 5.000 abitanti quando si vota è possibile dare fino a un massimo di 2 preferenze, all’interno della stessa lista o partito.

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Come si esprimono le preferenze alle comunali? Basta scrivere di proprio pugno, accanto al simbolo della lista prescelta, il cognome dei candidati (o il nome e cognome in caso di omonimia) e, nel caso di due preferenze, bisogna indicare un uomo e una donna. Ecco cos’è la “doppia preferenza di genere” per le comunali. Se si scelgono due candidati dello stesse genere (due uomini o due donne) il voto per la seconda preferenza viene annullato per effetto delle regole sulla parità di genere.

Ecco qualche risposta ad altri dubbi comuni. È possibile dare al massimo 2 preferenze all’interno di una stessa lista e non si possono votare candidati consiglieri che appartengono a liste diverse, anche se queste liste sostengono lo stesso sindaco. Non è possibile dare il voto di preferenza senza votare una lista, visto che i nomi dei candidati sono legati a un partito o un movimento politico o civico.

Ecco quindi in sintesi quante preferenze si possono esprimere sulla scheda delle elezioni comunali:

  • massimo 2 preferenze (con la regola della doppia preferenza di genere) – un uomo e una donna della stessa lista, nei comuni con più di 5.000 abitanti;
  • una sola preferenza nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

Al ballottaggio non si possono dare preferenze

Nei comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti è eletto sindaco il primo candidato che ottiene il 50% più uno dei voti. Se nella data del primo turno nessuno raggiunge questa soglia, i due candidati più votati vanno al ballottaggio delle amministrative, una sfida “secca” tra aspiranti sindaci, che riguarda solo questa carica, non il Consiglio comunale.

Nel caso di ballottaggio dunque non sono previste preferenze per le liste: si vota solo il nome del primo cittadino (o della prima cittadina) tracciando un segno sul rispettivo nome. Per la formazione del Consiglio comunale si fa infatti riferimento ai risultati del primo turno delle amministrative in base a quante preferenze sono state espresse dai singoli elettori per i partiti e i candidati consiglieri comunali.

Per l’eventuale ballottaggio si vota 14 giorni dopo il primo turno, dunque domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024. In questo periodo di tempo i 2 candidati ancora in corsa possono stringere alleanze con le liste rimaste escluse. Il ballottaggio delle amministrative per i comuni con meno di 15.000 abitanti è previsto solo nel rarissimo caso che i candidati sindaco raccolgano un identico numero di voti nella data del primo turno: in questa situazione si torna alle urne dopo 14 giorni. Se dal ballottaggio emergesse di nuovo una parità viene eletto il candidato più anziano. Dettagli sul sito del Ministero dell’Interno.

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