Uscire dai confini nazionali, di questi tempi, è fortemente sconsigliato prima ancora che estremamente complesso. Lo stesso Ministero degli esteri raccomanda di evitare i viaggi all’estero. Ma è comunque possibile. Lo consente il Dpcm 3 novembre per la gestione dell’emergenza coronavirus, riprendendo quanto già disposto dal Dpcm 24 ottobre sui viaggi all’estero: dove si può viaggiare nonostante il Covid? Ecco le eccezioni ammesse e le regole in vigore fino al 3 dicembre 2020.
Covid: dove si può viaggiare?
Le linee guida sono quelle dell’allegato 20 al Dpcm 24 ottobre, anche se non ci sono regole univoche per tutti. Persino il turismo – potrà sembrare strano – in certi casi è ammesso. In generale però la linea è quella di consentire solo i viaggi di lavoro o motivati da assoluta urgenza, salute, studio, rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.
C’è poi un’altra questione che va tenuta bene a mente. Il fatto che la normativa italiana consenta di uscire dai confini nazionali per andare in un certo paese non significa necessariamente che quel paese permetta l’ingresso ai cittadini italiani. In molti casi gli Stati o anche le singole regioni possono prevedere limitazioni specifiche per chi arriva dall’Italia. La Germania, ad esempio, ha incluso ben 13 regioni italiane tra quelle per le quali sono previste restrizioni all’ingresso.
Per questo è sempre necessario verificare sul sito della Farnesina Viaggiaresicuri.it che ha anche predisposto un questionario guidato.
Ci sono poi regole diverse anche per il rientro. Tra i paesi dove si può viaggiare nonostante il Covid, l’allegato 20 distingue anche tra quelli che non necessitano di particolare misure di prevenzione e quelli invece per i quali è obbligatorio il tampone e la quarantena al rientro.
Decreto Ristori ter in Gazzetta Ufficiale, testo integrale e codici ateco (pdf)
L’allegato 20 al Dpcm 24 ottobre
Bisogna partire dall’elenco riportato all’allegato 20 del Dpcm 24 ottobre per sapere dove si può viaggiare durante l’emergenza Covid. L’elenco suddivide tutti i paesi del mondo in gruppi, individuati con le lettere dalla A alla F, in base al rischio epidemiologico del paese stesso, dell’appartenenza o meno all’Unione europea e di altri fattori. Il primo passo, dunque, è individuare in quale elenco si trova il paese nel quale si ha intenzione di recarsi.
Il Dpcm 24 ottobre 2020, che regola gli spostamenti da e per l’estero fino al 24 novembre 2020, non prevede restrizioni di alcun tipo per gli spostamenti dall’Italia verso i Paesi degli elenchi A, B e C. Verso questi paesi è in teoria possibile recarsi anche per motivi di turismo, anche se la Farnesina sconsiglia tutti i viaggi all’estero, a maggior ragione quelli non urgenti.
Al rientro dai paesi dell’elenco B è però necessario compilare un’autodichiarazione.
Chi rientra dai paesi dell’elenco C deve sottoporsi a tampone o nelle 72 ore precedenti la partenza o entro 48 ore dall’arrivo.
Sono consentiti gli spostamenti senza necessità di motivazione anche verso i paesi dell’elenco D. Al rientro in Italia, però, è obbligatorio sottoporsi a “isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria”, in pratica a quarantena per 14 giorni.
Cosa succederà e cambierà dopo il 3 dicembre con il nuovo Dpcm
L’allegato 20 del Dpcm 24 ottobre inserisce poi nell’elenco E tutti i paesi del mondo per i quali non è prevista una normativa specifica. In questo caso non sono consentiti spostamenti per turismo, ma solo quelli giustificati da lavoro, studio, urgenze o salute. Anche in questo caso c’è la quarantena obbligatoria al rientro e si dovrà essere in grado di dimostrare, con tanto di documentazione, l’effettiva urgenza del viaggio.
Infine, dell’elenco F fanno parte quei paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, salvo alcune eccezioni. Anche chi rientra tra le eccezioni dovrà comunque sottoporsi a quarantena e tampone obbligatorio quando farà ritorno in Italia. Non è consentito raggiungere questi paesi per motivi di turismo.
Allegato 20 al Dpcm 24 ottobre: i paesi dove si può viaggiare nonostante il Covid
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
Elenco B
Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Fær
Øer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse
Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen),
Svizzera, Andorra, Principato di Monaco
Elenco C
Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione,
Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente
europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del
continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel
continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
(inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi
britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori
del continente europeo).
Elenco D
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania,
Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro
elenco
Elenco F
A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia
Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman,
Panama, Peru’, Repubblica dominicana
A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro
A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia
L’allegato 20 al Dpcm 24 ottobre è pubblicato in Gazzetta ufficiale a questo link.