Pensando alle vacanze estive 2020, sono due le paure: se sarà sicuro viaggiare dopo l’emergenza Covid e se si avrà diritto a un rimborso in caso di annullamento del viaggio. Per chi ha già rinunciato a un viaggio prenotato durante il periodo delle restrizioni, le disposizioni sono chiare. Quanto ai soggiorni e le vacanze prenotate per i mesi dell’estate 2020, si dovrà valutare caso per caso.
Emergenza Covid, un voucher come rimborso per i viaggi annullati
L’Italia ha scelto la via del voucher. Una modalità introdotta dal decreto Cura Italia e poi ampliata dalla sua legge di conversione. Di che si tratta? In buona parte dei casi i viaggi, i voli, i pacchetti turistici e i soggiorni annullati possono essere rimborsati non tramite la restituzione della somma di denaro spesa per acquistarli, ma con un buono di pari valore da spendere entro un anno per lo stesso tipo di servizi. Un voucher, appunto.
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Per essere più precisi, la Legge 24 aprile 2020 n.27, quella che ha convertito il Cura Italia, stabilisce che è l’operatore dei servizi turisti a scegliere come rimborsare il cliente. Può farlo in denaro oppure con un voucher nominativo, non cedibile, non frazionabile e di pari valore.
Viaggi e Covid, cosa spetta come rimborso
Una misura che nasce per non costringere le imprese del settore turistico a cedere liquidità proprio nel momento in cui il volume di affari è quasi azzerato. Misura che però non è piaciuta alle associazioni dei consumatori e neppure all’Unione europea.
Il commissario Ue per la Giustizia Didier Reynders ha detto: “Non esiteremo a intraprendere le misure necessarie per garantire la piena conformità dei comportamenti delle agenzie di viaggio e per proteggere i diritti dei clienti”. In più, ha aggiunto Reynders durante un’audizione presso la commissione Affari interni del Parlamento Ue, “monitoreremo anche le responsabilità di compagnie aeree e dei tour operators che si rimbalzano le responsabilità a vicenda”.
L’Ue punta il dito contro i voucher
La Commissione Ue ha già inviato a 12 Stati membri, tra i quali l’Italia, una lettera con le proprie raccomandazioni sulla questione del rimborso tramite voucher in caso di annullamento dei viaggi. Lo stesso Reynders, in un’intervista a Il Sole 24 Ore di qualche settimana fa, si era detto pronto ad aprire una procedura di infrazione contro l’Italia se la normativa non fosse stata corretta. La linea dell’Ue, in sostanza, è questa: il voucher deve essere una delle possibilità proposte al cliente, il quale deve poterla rifiutare in favore del rimborso della cifra spesa.
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In attesa di verificare se ci saranno le modifiche richieste da Bruxelles, la legge italiana al momento riconosce il coronavirus come motivo valido per l’annullamento di viaggi e pacchetti turistici, stabilendo le modalità di rimborso.
Quando si può chiedere il rimborso per l’annullamento dei viaggi
In particolare, l’impossibilità della prestazione per Covid si applica ai “contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico” aventi come destinazione uno dei luoghi verso i quali è stato impedito lo sbarco o l’arrivo.
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Per richiedere il voucher si dovrà comunicare la propria rinuncia alla compagnia o l’agenzia. L’operatore avrà poi 30 giorni di tempo dall’annullamento del viaggio per erogare il rimborso.
Lo stesso vale se è la compagnia di trasporto, l’agenzia turistica o l’organizzatore di viaggi a cancellare il viaggio. L’operatore dovrà rimborsare il prezzo pagato, ma sarà lui stesso a decidere se farlo in denaro o con un voucher. Anche in questo caso dovrà farlo entro 30 giorni dall’annullamento.
Viaggiare dopo l’emergenza Covid
Questo, come detto, per quanto riguarda i viaggi persi dall’inizio dell’emergenza fino al giorno in cui saranno in vigore i divieti imposti dal paese di destinazione. Ma dal 15 giugno buona parte delle frontiere interne in Europa riapriranno. E, più o meno da quella data in poi, le condizioni cambiano.
Viaggi 2020: cosa succede alla prenotazione per luglio, agosto e settembre
Non appena il paese di destinazione rimuove le restrizioni all’ingresso, il viaggio risulta di nuovo possibile. Dato che un titolo di viaggio o un pacchetto vacanze prenotato è di fatto un contratto, se viene meno la causa di impossibilità il contratto va rispettato. Ciò significa che per la prenotazione di voli, viaggi e vacanze nei mesi di luglio, agosto, settembre e così via non risentiranno delle misure restrittive e dunque non si potrà scegliere la cancellazione a condizioni “agevolate”. Funzionerà insomma come per tutti i viaggi prima del Covid: il recesso e la cancellazione saranno regolate dalle condizioni contrattuali ed è possibile che il viaggiatore debba pagare una penale in caso di rinuncia. A meno che non fossero previste condizioni specifiche al momento dell’acquisto.
L’unica condizione che continuerà a valere come impossibilità è il caso in cui il titolare del biglietto venga messo in quarantena perché positivo al coronavirus o in isolamento domiciliare dopo aver avuto contatti con persone positive.
Altrimenti l’unico modo per ottenere un rimborso in caso di cancellazione o rinuncia è quello di aver stipulato un’assicurazione di viaggio. Una regola universale non c’è perché le compagnie assicurative, in quanto soggetti privati, sono libere di applicare le condizioni che vogliono. In generale però il rimborso delle spese di viaggio viene riconosciuto solo in caso di decesso, malattia o infortunio. Valgono spesso anche le questioni lavorative, come licenziamento, sospensione o nuova assunzione, e anche i danni materiali all’abitazione come incendi e furti. Situazioni, ovviamente, che devono poter essere dimostrate.
È praticamente impossibile che una compagnia stipuli un’assicurazione offrendo il rimborso delle spese di viaggio in caso di annullamento dovuto solo al timore del Covid.