venerdì, 22 Novembre 2024
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Proroga dei contratti a termine, se c’è stata sospensione si può avere il rinnovo

Cosa cambia nel Decreto rilancio per la proroga dei contratti a termine: in caso di sospensione possibile il rinnovo di pari durata

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Rinnovo sì, ma breve. Il Decreto rilancio, nell’ultima versione del testo approvato ieri alla Camera, conferma che la proroga dei contratti a termine non potrà andare oltre il 30 agosto 2020. C’è però una novità: i contratti a tempo interrotti durante l’emergenza coronavirus potranno avere un rinnovo di durata pari al tempo della loro interruzione.

Contratti a tempo determinato, cosa cambia per il rinnovo

La proroga dei contratti a termine era stata introdotta dal Decreto rilancio già nella sua versione di Decreto-legge, il numero 34 del 19 maggio 2020, approvato dal consiglio dei ministri. L’articolo 93 di quel documento stabiliva: “è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020″.

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Ciò poteva avvenire in deroga all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015 che stabilisce una durata massima complessiva di 36 mesi per i contratti di lavoro subordinato e a tempo determinato.

Il concetto alla base di questa decisione è intuitivo. Poniamo il caso di un contratto a tempo determinato che scade proprio durante l’emergenza coronavirus dopo aver raggiunto i 36 mesi. Il datore di lavoro si trova a un bivio: convertire il contratto in un tempo indeterminato oppure interrompere il rapporto di lavoro. Con un quadro economico così incerto, in molti avrebbero scelto – o sarebbero stati costretti a scegliere – la seconda strada.

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Per questo il governo aveva concesso la proroga dei contratti a termine. Un rischio più contenuto per i datori di lavoro, una possibilità di non restare disoccupati per i lavoratori.

La proroga dei contratti a termine scade il 30 agosto

Chi si aspettava però una proroga ulteriore alla possibilità di rinnovo dei contratti a tempo determinato è rimasto deluso. Il testo del Decreto rilancio sarà convertito in legge senza ulteriori modifiche. Il termine resta dunque quello del 30 agosto.

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A tal proposito, i lavori della Camera hanno anche chiarito un’incertezza legata a questa data. Il 30 agosto 2020 è il giorno limite entro il quale si può stipulare la proroga dei contratti a tempo determinato oppure il giorno oltre il quale anche i contratti prorogati non potranno andare avanti? Si tratta della seconda. A rispondere in modo chiaro è una Faq del ministero del Lavoro. “La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020”, si legge.

Pertanto, anche i contratti di lavoro a tempo determinato prorogati o rinnovati in deroga non potranno superare il 30 agosto 2020. Dal 1° settembre saranno interrotti.

Contratto interrotto? C’è la proroga di pari durata

Una novità, però, c’è. Durante l’esame in Commissione bilancio alla Camera è stato aggiunto il comma 1-bis all’articolo 93 sulla proroga dei contratti a tempo determinato. Si è previsto che i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione) e i contratti di apprendistato (non professionalizzante) possano essere prorogati per un tempo uguale a quello in cui sono stati eventualmente sospesi durante l’emergenza coronavirus. E dunque, per ipotesi: contratto a termine sospeso per due mesi durante il lockdown, rinnovo possibile per due mesi.

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