Per quali treni è obbligatorio il green pass: serve anche per i treni regionali (compresi quelli veloci o interregionali) e da quando entra in vigore il nuovo decreto sul super green pass? Dallo scorso 1° settembre secondo le regole anti-Covid solo chi ha certificazione verde può viaggiare sui trasporti a lunga percorrenza. Adesso il nuovo provvedimento stringe le maglie. Vediamo allora su quali treni serve il green pass.
Da quando il green pass è obbligatorio per i treni regionali (anche veloci)
Dallo scorso 1° settembre 2021 il green pass serve per viaggiare sui seguenti collegamenti ferroviari a lunga percorrenza: treni ad alta velocità (come le Frecce di Trenitalia e i convogli di Italo), gli Intercity, gli Intercity notte, gli Eurocity (EC), gli Euronight (EN) e anche per salire sui pullman del servizio Freccialink. Sono esenti dall’obbligo i ragazzi con meno di 12 anni e le persone munite di certificazione di esenzione vaccinale (qui chi la può avere).
Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 le regole per i treni regionali, regionali veloci e interregionali cambiano per effetto del nuovo decreto sul super green pass, che rende obbligatorio il certificato “base” per viaggiare anche su questi convogli e sul trasporto pubblico locale (bus, pullman, metro, tram e via dicendo). Rimangono in vigore le regole base anti-contagio, come l’obbligo di indossare la mascherina durante tutto il viaggio.
Per i treni regionali non serve il super green pass, basta quello “base”
Dal 6 dicembre il nuovo decreto introduce il super green pass, che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid negli ultimi 6 mesi. Questo certificato rafforzato vale 9 mesi dal richiamo e serve per entrare in cinema, teatri, spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, cerimonie pubbliche, feste e discoteche, anche in zona bianca e gialla. Non prevede la possibilità di fare il tampone.
Per i treni regionali e interregionali dal 6 dicembre serve invece il green pass “base”, quello previsto fino a questo momento, che è possibile ottenere dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino, con il certificato di guarigione dal Covid negli ultimi 6 mesi e con un tampone negativo effettuato al massimo 48 ore prima in farmacia o da un addetto specializzato (72 ore per il molecolare). L’obbligo rimane previsto per gli altri trasporti a lunga percorrenza: per gli spostamenti in aereo e sui traghetti che viaggiano tra due regioni diverse.
L’ordinanza sul green pass
Nelle settimane scorse, il Ministero della Salute in accordo con quello delle Infrastrutture e dei trasporti ha messo a punto un’ordinanza per i settori ferroviario, dei taxi e della logistica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre. Il provvedimento prevede che il controllo del green pass nelle grandi stazioni avvenga a terra. Se possibile, questa verifica preventiva deve essere fatta anche nelle fermate minori. Altrimenti il possesso della certificazione verde può essere riscontrata a bordo del convoglio insieme al biglietto.
Inoltre se a bordo dei treni si trova un passeggero con sintomi riconducibili al Covid c’è il rischio che il convoglio sia bloccato per la sanificazione: la decisione sull’eventuale stop spetta alla polizia ferroviaria e alle autorità sanitarie. Sui bus e sui trasporti pubblici locali torna a essere utilizzabile dagli utenti la porta davanti, a patto che sia installato un barriera separatrice per l’autista. In taxi si può stare dietro e al massimo in due se non si è conviventi. Restano le regole anche su quante persone possono andare in macchina.