Per chi ha un contratto a tempo determinato restano in vigore le regole per la proroga senza causale, previste dai decreti economici del governo per l’emergenza Covid: il rinnovo di rapporti di lavoro a termine, in scadenza dopo i primi 12 mesi, può avvenire senza la necessità di specificare una motivazione, come invece previsto dal decreto dignità. Ma fino a quando la proroga dei contratti a tempo determinato può avvenire senza causale e quante proroghe si possono fare?
La questione è stata affrontata dall’ultimo decreto del governo, quello di agosto, e anche da una recente nota dell’Ispettorato del lavoro che ha chiarito alcuni punti oscuri del testo.
Contratto a tempo determinato e Covid: fino a quando senza causale
Il decreto agosto dà la possibilità fino al 31 dicembre 2020 di rinnovare i contratti a termine, in scadenza dopo i primi 12 mesi, senza specificare una causale. Si tratta di una deroga temporanea al decreto dignità che prevederebbe invece la necessità di una motivazione valida per la proroga di un contratto a tempo determinato (pena la trasformazione in un indeterminato), come ad esempio l’aumento dell’attività dell’impresa o la necessità di sostituire alcuni lavoratori in organico.
Questa possibilità era stata introdotta dal decreto rilancio fino al 30 agosto 2020, mentre l’ultimo provvedimento ha allungato l’efficacia della misura fino al termine dell’anno.
Quanto può durare il rinnovo di un contratto a termine
Resta invariata invece la durata massima di un contratto a tempo determinato, fissata dal decreto dignità in 24 mesi. Spiegato in altre parole la “proroga speciale” per l’emergenza Covid dopo i primi 12 mesi può essere usata solo una volta dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 e il rinnovo può avere una durata massima altri 12 mesi. 2 anni di durata totale, quindi, anche se il contratto viene rinnovato nel 2020 e finisce nel 2021.
Secondo i chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro questa “proroga speciale Covid” si aggiunge all’altra già prevista dal decreto rilancio: se si fosse già prorogato il contratto determinato senza causale prima del 30 agosto, lo si potrà fare una seconda volta entro il 31 dicembre, a patto di non superare la durata massima di 24 mesi.
Contratto a tempo determinato 2020: quante proroghe si possono fare durante l’emergenza Covid
Secondo la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la proroga senza causale può essere usata dai datori di lavoro anche se si è già raggiunto il numero massimo di 4 rinnovi (con causale) previsti di norma per i contratti a tempo determinato, sempre che la durata complessiva non superi i 24 mesi. Di fatto è concessa una quinta proroga, questa volta senza causale, entro il 31 dicembre.
Inoltre, se il tempo determinato è in scadenza, dice l’Ispettorato, fino al 31 dicembre 2020 il datore di lavoro ha la possibilità di stipulare un nuovo contratto a termine senza aspettare il periodo di pausa (il cosiddetto “periodo cuscinetto”).
Ecco il testo della nota n°73/2020 del 16 settembre dell’Ispettorato nazionale del lavoro, qui il pdf
Si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi
Quindi riepilogando le regole per la proroga di un contratto a tempo determinato durante l’emergenza Covid:
- fino al 31 dicembre 2020 è possibile la proroga senza causale dei contratti a termine in scadenza dopo i primi 12 mesi
- il contratto a tempo determinato può essere rinnovato (senza causale) nel 2020 e concludersi nel 2021
- la durata totale di un contratto a tempo determinato resta sempre al massimo di 24 mesi
- se un contratto a termine è già stato rinnovato senza causale prima del 30 agosto 2020, alla scadenza dei primi 12 mesi, si può fare una nuova proroga senza causale entro il 31 dicembre 2020 (durata totale del contratto, non più di 24 mesi)
- dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 la proroga speciale senza causale, dopo i primi 12 mesi, può essere usata solo una volta
- dopo le 4 normali proroghe, è prevista la possibilità di un rinnovo senza causale (durata totale del contratto, massimo 24 mesi)
- fino al 31 dicembre 2020 non è necessario attendere la fine del “periodo cuscinetto”