In base all’articolo 146 (commi 2 e 4) del decreto legislativo 42/2004 l’autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. Il procedimento per il rilascio risulta completamente autonomo (oltre che necessariamente precedente) rispetto agli atti edilizi.
Per questi motivi la Direzione Urbanistica non potrà più accettare il deposito contestuale della DIA (denuncia di inizio attività) edilizia e della richiesta di autorizzazione paesaggistica, essendo il rilascio dell’autorizzazione presupposto legittimante per la DIA stessa.
Le istanze di permesso a costruire potranno essere ricevute, se richiesto, contestualmente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, da presentare sul modulo apposito e pagando i diritti di segreteria previsti. I termini per il rilascio del permesso a costruire inizieranno tuttavia a decorrere dalla data di efficacia dell’autorizzazione stessa. Le nuove disposizioni saranno applicate dall’ufficio dal 18 gennaio.