Per le elezioni regionali 2025 in Toscana quando è previsto il ballottaggio? Con l’avvicinarsi delle votazioni in programma il 12 e 13 ottobre, sono molti i dubbi dei cittadini chiamati alle urne. Le regole infatti non sono uguali in tutta Italia. Ad eccezione di alcuni capisaldi, le regole dipendono dalla legge elettorale della singola Regione. Quella in vigore in Toscana risale al 2014. Ecco le risposte ai dubbi più comuni.
Il ballottaggio per le regionali: c’è un quorum?
La Toscana è stata la prima in Italia a introdurre il meccanismo del ballottaggio per le regionali, in particolare per l’elezione diretta del presidente. L’articolo 15 della legge regionale n° 51 del 26 settembre 2014 prevede il secondo turno se nessuno dei candidati raggiunge una soglia prefissata.
Il meccanismo è analogo a quello usato nelle comunali per scegliere i sindaci, in modo che il verdetto delle urne sia il più rappresentativo possibile, ma la percentuale che fa scattare i “tempi supplementari” alle regionali è più bassa. Va chiarito che non è previsto un quorum: l’esito delle consultazioni è ritenuto valido indipendentemente dall’affluenza, come succede per le politiche, le europee e le altre elezioni amministrative.
Quando si va al ballottaggio per le regionali in Toscana?
La soglia scelta per le elezioni regionali in Toscana è quella del 40%: se nessuno dei candidati presidente il 12 e 13 ottobre 2025 supera questa percentuale è necessario tornare a votare per il governatore. La legge elettorale parla di “voti validi”, quindi dal conteggio vengono escluse le schede nulle o bianche. L’eventuale secondo turno è fissato domenica 26 e lunedì 27 ottobre 2025 con una scheda che riporterà i nomi dei due candidati più votati nella prima consultazione.
In questo caso non ci potranno essere cambi di casacca o di coalizione: resteranno fermi i collegamenti con le liste che hanno sostenuto quei candidati durante il primo turno delle elezioni regionali. Sulla scheda elettorale dell’eventuale ballottaggio delle regionali sarà così indicato, in due rettangoli, il nome e cognome dei due candidati alla carica di presidente della Toscana e sotto i simboli dei partiti e delle liste che li sostengono. L’ordine è stabilito in base a un sorteggio.
Secondo turno, i casi particolari previsti dalla legge elettorale toscana
Cosa succede in caso di parità al secondo turno? Se durante il ballottaggio i due in lizza ottengono lo stesso identico numero di voti, la legge elettorale toscana stabilisce che viene eletto il candidato le cui liste collegate hanno ottenuto più preferenze durante il primo turno. Se ci fosse un’ulteriore parità, viene eletto presidente della Regione il candidato più anziano.
In base alla percentuale raccolta e alla presenza o meno del ballottaggio, cambia il premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale Toscana in Consiglio regionale, secondo questo schema:
- almeno il 60% dei seggi (24 consiglieri su 40) per le liste che sostengono il presidente, se questo viene eletto con almeno il 45% dei voti validi al primo turno;
- almeno il 57,5% dei seggi (23 consiglieri su 40) per le liste che sostengono il presidente, se questo viene eletto al primo turno con una percentuale dal 40% (più uno) al 45%;
- almeno il 57,5% dei seggi (23 consiglieri su 40) in Consiglio regionale per le liste che sostengono il presidente, se questo viene eletto al ballottaggio;
- alle forze di minoranza è sempre garantito un minimo di 14 seggi (35%).