Non sarà un vero e proprio rimborso, piuttosto una “compensazione”, come previsto dalla legge: la Regione Toscana ha stabilito i criteri per chiedere il prolungamento (o un voucher) per l’abbonamento di treno, bus, tram, traghetto e tutti i mezzi del trasporto pubblico non utilizzato durante il lockdown imposto dall’emergenza Covid.
Niente rimborso in denaro, com’era già previsto dal dal decreto legge n.34 del 19 maggio 2020: i passeggeri potranno richiedere un prolungamento del loro abbonamento attuale di pari durata al periodo non fruito o o un voucher di pari valore da spendere in seguito.
Trenitalia e gli altri: come chiedere il rimborso dell’abbonamento non utilizzato per Covid
La Regione Toscana ha fissato tempi e modalità uguali per tutte le aziende di trasporto pubblico che operano sul suo territorio. In particolare, l’accordo riguarda le aziende di trasporto pubblico su gomma che operano con gli autobus in Toscana (attualmente consorziate o subaffidatarie di One Scarl), Trenitalia spa e Tft spa per quanto riguarda il treno e Toremar spa per il traghetto verso l’Arcipelago toscano.
Palestra, il rimborso dell’abbonamento dopo il lockdown per il Covid-19
Il diritto alla compensazione vale per tutti i tipi di abbonamento del trasporto pubblico, compresi quelli integrati per treno e bus, come il Pegaso e l’Unico metropolitano. La richiesta si dovrà presentare online, sul portale che ogni azienda dovrà attivare sul proprio sito, seguendo le istruzioni fornite sulla pagina.
Rimborso abbonamento, cosa serve per fare domanda
La compensazione è relativa al solo periodo per il quale l’abbonato non ha potuto usufruire dell’abbonamento. Periodo diverso da persona a persona e che si deve poter dimostrare.
Per questo, allegati alla richiesta di compensazione, dovranno esserci:
- il titolo di viaggio in corso di validità nel periodo del lockdown.
- Una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza del lockdown. La dichiarazione dovrà contenere informazioni su:
– Generalità del titolare dell’abbonamento;
– Causa del mancato utilizzo del titolo di viaggio (specificando “…in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”).
– L’indicazione del luogo di lavoro e del datore di lavoro (se in rapporto di dipendenza o altro) se il titolo di viaggio non è stato fruito per misure di contenimento che hanno fermato o ridotto l’attività lavorativa.
– Nome e indirizzo dell’istituto scolastico presso il quale si reca lo studente titolare dell’abbonamento, se il titolo di viaggio non è stato fruito a causa della sospensione dell’attività scolastica.
– La durata del mancato utilizzo del titolo di viaggio.
Per presentare la domanda di rimborso c’è tempo fino al 15 ottobre, salvo nuova proroga del periodo di emergenza con apposito provvedimento ministeriale.
Voucher o prolungamento? Nessun rimborso in denaro per l’abbonamento
Come detto, niente rimborso dell’abbonamento, ma solo un prolungamento del titolo di viaggio di treno, bus e mezzi di trasporto pubblico attualmente in possesso o un voucher per l’acquisto di un nuovo abbonamento.
E se un lavoratore o uno studente non avessero più bisogno di usare i mezzi, ad esempio perché lavorano in smart working o hanno completato il ciclo di studi? La Regione Toscana invita le aziende a trovare forme alternative di ristoro, ad esempio la possibilità di spendere il voucher per altri titoli di viaggio, in coerenza con le raccomandazioni europee a tutela dei consumatori.