mercoledì, 1 Maggio 2024
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Normativa toscana su camini a legna: la scadenza del censimento

Chi deve registrare caminetti e stufe a legna, pellet e cippato; come fare l'accatastamento e perché la Regione Toscana ha previsto l'obbligo. Le risposte ai dubbi più comuni

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È in corso il censimento della Regione Toscana su camini, stufe e caldaie a legna, pellet e cippato: la nuova normativa entrata in vigore a marzo 2023 prevede l’obbligo di accatastamento degli impianti a biomasse tramite una “denuncia” che deve presentare il cittadino. In pratica chi ha uno di questi impianti nella propria abitazione è tenuto a inserirli in un apposito registro. La procedura per la “denuncia” dei caminetti è tutta online e gratuita, senza il bisogno dell’intervento di tecnici. Chi sgarra rischierà multe fino a 3.000 euro, ma le sanzioni non scatteranno subito. Per facilitare le procedure, la Regione Toscana ha deciso di far slittare la scadenza di questo censimento dei camini: c’è tempo fino all’estate 2024 per l’accatastamento. La misura è stata introdotta dalla per creare un “catasto” dei generatori di calore a biomasse e valutarne così l’impatto sull’inquinamento dell’aria, anche per delineare future azioni anti-smog.

La normativa della Regione Toscana su camini, stufe e caldaie a legno, pellet e cippato

La delibera della giunta regionale toscana del 6 marzo 2023 ha previsto un censimento dei caminetti, delle stufe e delle caldaie a legna presenti nelle abitazioni: secondo la normativa, il censimento riguarda i generatori di calore alimentati a biomasse (legna, pellet e cippato) con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW, come riportato nelle documentazione rilasciata dal fabbricante. Se si superano i 10 kW l’impianto deve essere invece accatastato dal tecnico che ha lo installato.

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L’obbligo di accatastamento riguarda sia gli impianti nuovi sia quelli vecchi, in particolare:

  • i caminetti aperti, chiusi e inseriti
  • le stufe e le caldaie che usano biomasse legna, pellet, cippato

L’obbligo non riguarda le cucine economiche, ossia le stufe dedicate soltanto alla cottura dei cibi e non collegate all’impianto di riscaldamento. Sono esclusi i camini dismessi (ossia quelli che ormai sono soltanto elementi di arredo) e quelli che rappresentano l’unica fonte di riscaldamento per l’abitazione: in questi casi sarà sufficiente un’autodichiarazione compilando un modulo pdf e inviandolo insieme a una copia di un documento di identità alla mail [email protected].

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Caminetti, chi deve fare la denuncia?

La normativa toscana parla di “responsabile dell’impianto”, quindi l’accatastamento dei camini e delle stufe deve essere fatto dal proprietario dell’immobile (o dall’inquilino, nel caso di un’affitto), se l’installazione è precedente al 15 marzo 2023. Per impianti installati dopo questa data la denuncia deve essere presentata dal manutentore o dal tecnico che ha messo in funzione l’impianto. In questo caso bisognerà controllare che l’installatore rilasci una ricevuta di accatastamento del camino o della stufa, che il cittadino dovrà conservare con cura.

La “potenza nominale” è quella dichiarata dal fabbricante: basterà quindi controllare sulla documentazione rilasciata dall’installatore. Se si hanno camini aperti si potrà procedere all’accatastamento semplificato della Regione Toscana entro la scadenza, nel caso di camini chiusi con inserti, stufe e caldaia va verificata la potenza nominale: se è sotto i 10 Kw il cittadino può presentare denuncia online; se è superiore ai 10 Kw la procedura spetta al tecnico.

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Entro quando fare l’accatastamento dei camini: la scadenza della “denuncia”

La Regione Toscana ha spostato la scadenza entro cui fare l’accatastamento di camini e stufe a legna, pellet e cippato dal 30 marzo al 1° agosto 2024 (la normativa di riferimento è il DGR 1246 ottobre 2023). I controlli quindi scatteranno solo dopo il 31 luglio 2024. Il personale dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR), la stessa che controlla già le caldaie a gas, potrà verificare se è stata effettuata l’iscrizione in questo catasto dei camini e delle stufe a legna e pellet. Se non si è in regola si rischiano multe da 500 ai 3mila euro, ma che non scattano subito. Nel caso in cui gli ispettori dell’ARRR riscontrino la mancata iscrizione nel catasto, il cittadino avrà 30 giorni di tempo per mettersi in regola.

L’obbligo è stato introdotto per quantificare il numero di impianti presenti sul territorio toscano, in modo da meglio comprendere i dati sull’inquinamento dell’aria e definire azioni anti-smog. Secondo le stime scientifiche un caminetto a legna emette 840 grammi di polveri sottili (Pm 10) ogni giga joule di energia prodotta, contro i 760 di una stufa a legna e i 29 di una pellet. Una caldaia a metano si ferma a 0,2 grammi. In altre parole, a parità di energia prodotta un camino inquina come 4.200 caldaie.

Come fare l’accatastamento di camini e stufe: censimento sul sito della Regione Toscana

La procedura di questo censimento dei camini e delle stufe a legna è tutta online ed è possibile registrare gratuitamente (o meglio, come si dice in gergo “accatastare”) questi impianti collegandosi al sito www.siert.regione.toscana.it, il portale regionale sull’Efficienza Energetica della Regione Toscana. È possibile accedere con Spid o CNS (ad esempio la tessera sanitaria attivata per i servizi digitali). Chi riscontra problemi durante la procedura informatica o chi ha bisogno di informazioni può chiamare il numero verde 800 15 18 22 o chiedere aiuto a uno sportello dell’ARRR (qui gli indirizzi degli uffici in Toscana).

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