L’Ataf dichiara guerra agli automobilisti indisciplinati, colpevoli di intralciare lo svolgimento del servizio parcheggiando in maniera irregolare. Dopo l’ennesimo episodio, che ha costretto gli autisti a effettuare una deviazione di percorso per più di un’ora, l’Ataf ha lanciato la propria battaglia: chi ostacola i bus pagherà i danni all’azienda di trasporto pubblico.
DEVIAZIONE FORZATA. L’ultimo eclatante episodio risale al 9 settembre, quando, dalle ore 6.45 alle ore 8, i bus sono rimasti bloccati a causa di alcune auto in sosta in via Redi angolo via Toselli. È stato così necessario mettere in atto la deviazione Maragliano-Boccherini-Gagliano-Verracini dalle 6.45 fino alle 8, mentre un bus della linea 18 è rimasto bloccato fino al completamento delle rimozioni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha provveduto a sanzionare e rimuovere una Toyota Yaris e una Fiat 500. Lo stop alla circolazione è durato un’ora e 15 minuti e il bus bloccato è tornato in servizio alle ore 8.18 al Cimitero di Sesto Fiorentino direzione Cascine. Ora, ai proprietari di queste due vetture, Ataf richiederà il risarcimento danni.
CHI OSTACOLA PAGA. Il provvedimento è destinato a ripetersi, “nei confronti degli automobilisti che, contravvenendo alle norme della sosta, causano l’interruzione del servizio pubblico di trasporto urbano, con conseguente salto corsa o, comunque, mancato rispetto della puntualità”, spiega il presidente di Ataf, Filippo Bonaccorsi. L’azienda di trasporto pubblico chiede pertanto che gli indisciplinati “vengano perseguiti penalmente – continua Bonaccorsi – per creare un deterrente a questo comportamento e ottenere il risarcimento del danno economico sofferto”.
I PRECEDENTI. A proposito esiste una consolidata giurisprudenza, che fa riferimento in particolare alle città di Milano, Roma e Torino. Il danno da intralcio rientra nella fattispecie di cui allart. 2054 Cod. Civ (il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno). Possono inoltre venire in evidenza, dal punto di vista legale, altre due ipotesi criminose: il delitto previsto e punito dallart. 340 cod. pen. – interruzione di un servizio pubblico – e la fattispecie descritta dallart. 1 D.Lgs. 22/1/1948 n. 66 – blocco stradale – teso a garantire la libera circolazione dei cittadini sul territorio.