Il governo Draghi ha approvato un nuovo decreto legge Covid, si tratta di un decreto legge (e non un Dpcm) che prevede nuove regole, ancora più stringenti, su uso del super green pass, obbligo vaccinale, con conseguenti sanzioni per chi contravviene alle regole.
Il decreto legge introduce ulteriori restrizioni e un duro giro di vite, soprattutto per i no vax, imponendo l’obbligo vaccinale per alcune categorie di persone e limitando ulteriormente i luoghi all’interno dei quali si può accedere senza green pass o con il green pass base. Le regole erano già state parzialmente aggiornate nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana che modificava le regole sulle quarantene e regolava l’estensione del Green Pass rafforzato (detto anche Super Green Pass) a qualsiasi luogo – compresi i mezzi di trasporto – ad eccezione dei luoghi di lavoro.
Con il decreto legge approvato il 5 gennaio il cerchio si stringe ulteriormente.
Un decreto legge (non un Dpcm) su obbligo vaccinale a over 50 e green pass
Il testo del decreto legge sull’emergenza Covid impone nuove restrizioni introducendo dall’8 gennaio l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.
A partire dal 15 febbraio prossimo per i lavoratori pubblici e privati over 50 sarà necessario il green pass rafforzato o super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario e scolastico.
Gli over 50 che non si vaccineranno subiranno una sanzione di 100 euro. Gli over 50 che si presentano al lavoro senza Super green pass subiranno una sanzione che va da 600 euro a 1.500 euro.
Per quanto riguarda lo smart working, il Governo raccomanda il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.
Green Pass, nel decreto legge obbligo anche per parrucchiere e estetista
All’interno del nuovo decreto legge è specificato che l’obbligo del Green Pass ordinario detto anche green pass base (che si ottiene con la prima dose di vaccino o con un tampone antigenico valido 48 ore o un molecolare valido 72) si amplia dal 20 gennaio anche ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) e dal 1° febbraio ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Questo significa che le uniche attività ad essere escluse dal provvedimento sono gli alimentari (supermercati compresi) e le farmacie.
Si ricorda inoltre, che, già nel decreto legge di Capodanno era previsto che dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza (prevista ad oggi per il 31 marzo 2022), è stato ampliato l’uso del Green Pass rafforzato o Super green pass alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive
- feste di matrimonio civili o religiose
- sagre e fiere
- centri congressi
- servizi di ristorazione anche all’aperto
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
- piscine, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
- centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto
Decreto legge, cambiano le regole per la scuola
Con il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri cambiano, oltre alle regole su green pass e all’obbligo vaccinale per gli over 50, anche le regole per la gestione dei casi di positività a scuola.
Alla scuola materna o dell’infanzia già in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
Alle elementari, con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing: l’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Nella scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici, etc), fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.