Plaude, naturalmente, il Comune. Che per voce del vicesindaco Matulli fa sapere che: “Ancora una volta la Corte di Cassazione ha dato ragione all’Amministrazione comunale in materia di porte telematiche e corsie preferenziali. Si tratta di un nuovo tassello dell’operazione verità sulla legittimità dell’operato del Comune nei confronti di chi, in questi anni, ha accusato l’Amministrazione di voler far cassa con un atteggiamento vessatorio nei confronti dei cittadini basato su procedure illegittime. E in concreto significa che anche le società di noleggio con conducente devono dotarsi di telepass per l‘accesso alle corsie preferenziali”.
La questione risale al 2004 e prende il via con un ricorso presentato dagli Autonoleggi Sergio Lenzi al giudice di pace contro una contravvenzione elevata dalla Polizia Municipale per la violazione degli articoli 7 (primo comma lettera a) e 14 del codice della strada, ovvero per transito non autorizzato sulle corsie preferenziali perché i veicoli non erano dotati del telepass necessario per la circolazione nelle corsie “vigilate” dalle porte telematiche.
La tesi del ricorrente era che quale società titolare di autorizzazione a noleggio con conducente non poteva essere vietato l’uso delle corsie preferenziali.
Il ricorso fu accolto dal giudice di pace che motivò la sua sentenza citando l’equiparazione, operata dalla legge 21 del 1992 (legge quadro sul trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), tra le licenze per autonoleggio con autista e quelle per il servizio taxi ai cui titolari è consentito il transito sulle corsie preferenziali. Ma il giudice di pace dichiarò illegittimo anche l’obbligo, deciso dal Comune con apposita ordinanza, per i veicoli autorizzati di dotarsi di telepass per il transito nelle corsie preferenziali “sorvegliate” dalle porte telematiche in quanto corrispondenti anche ad ingressi della ztl.
L’Amministrazione comunale ha quindi presentato a sua volta ricorso contro questo pronunciamento evidenziando una “violazione ed errata interpretazione di legge (articolo 7, comma primo, e articolo 14 del codice della strada, e articolo 11 della legge 21 del 1992, e articoli 1, 3 e 4 della Costituzione)”. Nel ricorso si osservava infatti che l’ordinanza autorizzava le auto con licenza di noleggio e i taxi all’accesso alle corsie preferenziali, prevedendo per entrambe l’uso del telepass che consentiva l’identificazione tramite la porta telematica installata all’entrata delle corsie. Secondo l’Amministrazione sia le corsie preferenziali che l’attivazione del controllo su queste tramite sistemi automatizzati erano pienamente legittime perché adottate in conformità alla legge. Le ordinanze avevano poi previsto la necessità di un’autorizzazione (che l’Autonoleggio Sergio Lenzi non ha mai richiesto) e il possesso di un apparecchio telematico (il telepass) per l’accesso alle corsie preferenziali, garantendolo ai taxi e alle vetture di autonoleggio con conducente purché dotate di tale strumento. Il Comune sosteneva quindi di aver del tutto legittimamente, nell’ambito del potere discrezionale della pubblica amministrazione, adottato una specifica regolamentazione di controllo agli accesso mediante scelte tecniche non censurabili dal giudice ordinario in relazione all’interesse pubblico soddisfatto.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione rigettando le conclusioni del giudice di pace. Secondo la Suprema Corte non è infatti in discussione la possibilità da parte delle vetture a noleggio con autista (equiparate dalla legge 21 del 1992 ai taxi) di accedere alle ztl o alle corsie preferenziali. Si tratta invece di verificare se sia o meno legittima la scelta del Comune di Firenze di prevedere l’uso di un apposito strumento elettronico per il controllo dell’accesso imposto ai taxi e alle vetture a noleggio con conducente dall’ordinanza specifica. E la Corte di Cassazione ha deciso che le conclusioni del giudice di pace sono errate e che il Comune può decidere in tal senso in piena legittimità.