giovedì, 28 Marzo 2024
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Risarcimenti per il naufragio della nave, il parere dell’esperto

L'avvocato giuslavorista Guido Ferradini fa il punto sui danni provocati dalla tragedia del Giglio.

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Undici vittime accertate, ventiquattro dispersi, 2.300 tonnellate di carburante che potrebbero provocare un disastro ambientale senza precedenti. Mentre la magistratura sta lavorando per accertare la responsabilità della tragedia della Costa Concordia, si prova a fare una prima stima dei danni provocati dal naufragio. Le variabili sono molte: dai danni ai passeggeri, alle vittime e ai loro familiari, fino al danneggiamento dell’imbarcazione. Senza contare il risarcimento che spetta agli uomini e alle donne dell’equipaggio, vittime sul lavoro. Impossibile al momento stabilire una cifra esatta. Che potrebbe divenire incalcolabile se il carburante della nave dovesse diperdersi in mare. A chi spetterà, infine, il risarcimento dei danni? Possibile attribuire tutte le responsabilità al solo comandante, Francesco Schettino?

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Il punto di Guido Ferradini, avvocato giuslavorista, esperto di diritto del lavoro.

“Poche ore dopo il naufragio della Costa Concordia c’è chi ha iniziato a porsi (e a porre) le fatidiche domande: a chi spetta adesso risarcire i danni e quanti saranno? Sotto il primo profilo, il disastro è solo responsabilità del Capitano della Concordia? O esiste una colpa anche da parte della società armatrice? O anche della Capitaneria di porto, del Registro Navale? O di altri soggetti? Il processo penale che avrà luogo a Grosseto, per competenza territoriale, cercherà di capire le dinamiche dell’evento e di stabilire le responsabilità.

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Altro tema sarà quello del ristori dei danni perchè in un evento così catastrofico ce ne sono davvero moltissimi, che hanno coinvolto i diritti e gli interessi di migliaia di soggetti.
Si va da quelli – milionari – relativi al danneggiamento dell’imbarcazione a quelli che, ovviamente, sono stati subiti dagli sfortunati passeggeri. Molti dei quali, di propria iniziativa (ha fatto scalpore il caso del turista francese che ha preannunciato l’azione legale nell’immediatezza dell’evento) o con l’assistenza delle associazioni dei consumatori, tramite class – actions, agiranno senza dubbio per essere risarciti non solo delle perdite economiche subite (costo della vacanza, beni personali perduti o danneggiati) ma anche dei danni morali diretta conseguenza dell’incidente.

Sul punto, la Convenzione di Atene sul trasporto marittimo prevede un massimale di 430mila euro per passeggero per responsabilità oggettiva dell’armatore. Coperti in questo caso dalle numerose assicurazioni della compagnia.
Quello dei danni è un argomento che, com’è naturale, ha trovato larga eco su tutti i media, ove si sono anche letti o ascoltati tentativi (quantomeno prematuri) di fare le prime stime sul loro ammontare.

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Difficilissimo poter esprimere un giudizio in questo momento. Anche perché, in caso di inquinamento dell’ambiente marino, i danni potrebbero essere incalcolabili ed ammontare a centinaia di milioni di euro, come è accaduto, per esempio, per le tragedie legate ai naufragi di petroliere o per i danni occorsi in occasione delle estrazioni del greggio.

In tal caso, probabilmente, anche le associazioni ambientaliste avranno la possibilità di far valere i loro diritti
Fa però scalpore il fatto che in pochi abbiano considerato in tali stime la sorte, sotto il profilo risarcitorio, che toccherà ai mille dipendenti imbarcati sulla nave e ai familiari delle vittime sul lavoro. Un tema questo purtroppo di stringente attualità ( basti pensare anche al gravissimo infortunio di Aulla per i lavori alla rete del gas) che sembra però passare sempre in secondo piano. Eppure anche in questo caso i risarcimenti rischiano di essere pesantissimi.

E’ noto, infatti, che i dipendenti sono coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita, anche per i marittimi, dall’Inail, che è recentemente subentrata all’ex Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) che interverrà per così dire “in automatico”, cioè indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla responsabilità di chi ha causato l’evento, ad erogare l’indennizzo per i danni – di natura temporanea e permanente – che si riflettono sulla capacità lavorativa e, entro certi limiti, quelli che si ripercuotono su tutte le attività e le capacità della persona (vita di relazione, sfera sociale, sessuale).

E’ meno noto, tuttavia, che per quanto attiene al danno da infortunio sul lavoro, l’indennizzo corrisposto dall’Inail non esaurisce affatto il risarcimento. Dei cosiddetti danni complementari, ovvero le menomazioni inferiori al 6%, il danno morale e il biologico invocato dai superstiti, e soprattutto il danno patrimoniale differenziale, sarà chiamata in causa proprio la società armatrice”.

Guido Ferradini
avvocato giuslavorista

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