Blocchi alla circolazione dei veicoli più vecchi e inquinanti, i primi stop del 2019, oltre alla riduzione dell’orario in cui è consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento. Scattano le misure anti-smog a Firenze e nei Comuni limitrofi a seguito del peggioramento della qualità dell’aria.
Quando e dove
I provvedimenti sono in vigore da lunedì 7 gennaio 2019 fino a venerdì 11 in 8 Comuni della cintura fiorentina, in particolare: Firenze, Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Scandicci e Bagno a Ripoli.
Queste misure durano cinque giorni e non si interromperanno se il meteo migliorerà.
Aggiornamento: prorogata l'ordinanza anti-smog
La situazione dello smog
Arpat,l’agenzia regionale per la protezione ambientale, nei giorni scorsi ha rilevato 4 superamenti del valore limite per la media giornaliera del Pm 10 (polveri sottili). Una situazione che impone ai Comuni di emettere ordinanze antismog,
Blocchi del traffico per le auto: quali macchine non possono circolare a Firenze
Tra le misure previste anche il divieto di circolazione, nei centri abitati, per le auto a benzina euro 1 e a diesel euro 2 ed euro 3; per i motocicli a 2 tempi euro 1; per i veicoli destinati al trasporto merci euro 1 ed euro 2.
L’orario di questo blocco del traffico va dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Tra i veicoli esentati le auto con almeno tre persone a bordo, i mezzi a servizio delle persone invalide (con contrassegno). Sul sito del Comune di Firenze la lista completa delle “esenzioni” dal blocco al traffico.
Le regole e gli orari per l’accensione del riscaldamento
L’ordinanza vieta anche, nelle abitazioni, l’accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, ad eccezioni delle case dove questi impianti rappresentano il principale sistema di riscaldamento.
Prevista anche la diminuzione degli orari giornalieri di funzionamento degli impianti di riscaldamento individuali: i termosifoni possono rimanere in funzione al massimo per 8 ore al giorno. Il rispetto di queste regole è a cura del proprietario, a cura dell’amministratore di condominio o del terzo responsabile dell’impianto termico.
Sono esclusi dal provvedimento gli impianti di: ospedali, cliniche e case di cura, scuole, asili, alberghi e simili, strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono rimanere in funzione per 24 ore.