giovedì, 5 Dicembre 2024
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Reddito di emergenza: a chi spetta e come funziona

Tra 400 e 800 euro per famiglie in difficoltà. Come funziona e quali i requisiti per il reddito di emergenza introdotto dal Decreto rilancio

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Un reddito di emergenza tra i 400 e gli 800 euro al mese per le famiglie meno abbienti, con bonus a salire per quelle più numerose: è la proposta del ministero del Lavoro che potrebbe finire nel Decreto rilancio, il testo definitivo di quello che fino a qualche giorno fa veniva chiamato decreto maggio, atteso nei prossimi giorni. Una misura per la quale è previsto uno stanziamento da un miliardo di euro. Vediamo quali sono i requisiti, a chi spetta e come funziona.

Reddito di emergenza, a chi spetta: i requisiti minimi

Per poter ottenere il reddito di emergenza una volta che sarà introdotto e disciplinato dal Decreto rilancio, si dovranno rispettare alcuni requisiti minimi.

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  • Essere residenti in Italia.
  • Avere un reddito familiare che sia complessivamente inferiore al totale del reddito di emergenza che spetterebbe.
  • Avere un patrimonio mobiliare familiare inferiore ai 10.000 euro (con riferimento all’anno 2019). Il tetto massimo aumenta di 5 mila euro per ogni componente del nucleo familiare oltre al primo, fino a un massimo di 20 mila euro.
  • Avere un Isee inferiore a 15 mila euro.

Non solo. Il reddito di emergenza non spetta a chi già percepisce o ha percepito una delle indennità introdotte dal decreto Cura Italia, il provvedimento varato all’inizio dell’emergenza coronavirus che ha preceduto il Decreto rilancio. Non spetta dunque se un componente del nucleo familiare ha ricevuto, ad esempio, la cassa integrazione o il bonus autonomi e partite Iva.

Decreto rilancio: cosa prevede la bozza dell’ex Decreto maggio

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Come funziona il reddito di emergenza

Si tratta di un’indennità dal valore variabile tra i 400 e gli 800 euro, da calcolare a seconda della composizione del nucleo familiare. Il reddito di emergenza partirà a maggio ed è al momento garantito per due mesi. È possibile però che nel testo finale del Decreto rilancio la sua durata venga allungata a tre mesi.

Reddito di emergenza e reddito di cittadinanza

Le due misure sono compatibili: chi già percepisce il reddito di cittadinanza potrà ricevere una sorta di reddito di emergenza integrativo fino a un totale massimo di 600 euro.

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In pratica, chi ad oggi riceve un reddito di cittadinanza di importo inferiore, se lo vedrà aumentare fino a 600 euro.

Reddito di emergenza, quando la domanda all’Inps?

Non si conoscono ancora i dettagli operativi del nuovo reddito di emergenza: si sa però che a gestire l’indennità sarà l’Inps. Nel Decreto rilancio è prevista infatti una spesa intorno ai 5 milioni di euro per la stipula della convenzione con l’Istituto previdenziale che si occuperà delle domande.

La bozza del Decreto rilancio fissa alcuni dettagli in più sui tempi e i modi di erogazione. Ad esempio, si sa quando verrà versato: il reddito di emergenza verrà erogato in due tranche dal valore massimo di 400 euro ciascuna.

Le domande per il reddito di emergenza dovranno essere presentate entro giugno.

La bozza del Decreto rilancio

Il reddito di emergenza viene introdotto dall’articolo 87 del Decreto rilancio. Qui di seguito il testo riportato nella bozza del provvedimento.

Art.87
Reddito di emergenza
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5.

2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

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