sabato, 11 Maggio 2024
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Bonus affitti per le imprese, come funziona e come utilizzarlo

Una circolare dell'Agenzia delle entrate precisa come funziona il bonus affitti per le imprese: chi può richiederlo, come usarlo, fare domanda

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L’articolo 28 del Decreto rilancio ha introdotto il cosiddetto bonus affitti per le imprese, un credito di imposta destinato a chi ha subito maggiormente gli effetti dell’emergenza coronavirus. Con la la circolare 14 l’Agenzia delle entrate ha definito come funziona, quando fare domanda e come utilizzare il bonus affitti per le imprese.

Il bonus affitti è un credito d’imposta pari al 60% (o al 30%) dell’affitto mensile delle imprese. Più, precisamente, è calcolato come una percentuale dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

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A quanto ammonta il bonus affitti?

Il bonus affitti per le imprese è pari:

  • al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo
  • al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda

Viene calcolato prendendo come riferimento l’importo versato nel periodo d’imposta 2020 in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È però obbligatorio aver già pagato l’affitto di questi mesi, altrimenti l’erogazione del bonus resterà in sospeso fino a pagamento avvenuto.

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I requisiti

Esistono sostanzialmente due soli requisiti per avere accesso al bonus affitti per le imprese. Il primo è aver avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nel 2019.

Il secondo è aver registrato una diminuzione del fatturato pari almeno al 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Secondo quando ribadito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate, il bonus affitti verrà riconosciuto per ciascuno dei mesi in cui si è registrato il dimezzamento del volume d’affari. Potrebbe quindi essere corrisposto per tutti e tre i mesi o per uno o due soltanto.

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A chi spetta

Il bonus affitti spetta a tutte le imprese che pagano un canone di locazione. Possono infatti richiederlo:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa
  • gli esercenti attività di arte o professione: artisti, professionisti dello sport e dello spettacolo, professionisti intellettuali come avvocati, notai, medici e commercialisti
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Anche nel caso in cui nell’immobile venga svolta attività commerciale, purché non sia prevalente rispetto a quella istituzionale.
  • i lavoratori in regime forfetario
  • gli imprenditori e le imprese agricole

Bonus affitti per le imprese del turismo: alberghi, bed and breakfast, agriturismi

Il Decreto prevede condizioni agevolate per l’accesso al bonus affitti da parte delle imprese ricettive, considerato che quello del turismo è un settore particolarmente colpito dall’emergenza coronavirus.

Per alberghi, agriturismi, bed and breakfast, affittacamere e simili non si considerano i ricavi o i compensi registrati nell’anno d’imposta precedente. Pertanto il credito d’imposta può essere fruito a prescindere dal volume d’affari registrato nel 2019. La misura vale in linea di massima per tutte le imprese turistiche che rientrano nella sezione 55 dei codici Ateco.

Per le attività alberghiere o agrituristiche stagionali i valori da prendere a riferimento sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Il bonus affitti, come ricorda la circolare dell’Agenzia delle entrate, non spetta alle imprese di chi svolge attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi. Lo stesso vale per il lavoro autonomi non esercitato abitualmente.

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Come usare il credito d’imposta

Il bonus affitti verrà erogato nella forma di credito d’imposta alle imprese. Ma come utilizzare questo credito? Esistono due modi: in compensazione, ovvero per pagare le cartelle relative a imposte erariali. Oppure, inserendolo nella prossima dichiarazione dei redditi.

Il credito d’imposta potrà anche essere ceduto. Lo si può cedere al locatore o al concedente dell’immobile, che lo potrà utilizzare a sua volta in uno dei due modi di cui sopra. Oppure ad altri soggetti, compresi banche, istituti di credito e intermediari finanziari, i quali avranno poi la possibilità di cederlo a loro volta.

Bonus affitti, come richiederlo: bisogna fare domanda?

Essendo un credito d’imposta, per ottenere il bonus affitti per le imprese non c’è bisogno di fare domanda: spetta a chi rispetta i requisiti e può richiederlo a seconda dell’uso che intende farne.

Chi ha diritto al bonus affitti per le imprese e intende utilizzarlo in compensazione, potrà farlo attraverso un modello F24, indicando il codice tributo “6920”. Un codice denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda”. Il modello F24 potrà però essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Quelli che invece lo inseriranno in dichiarazione dei redditi lo faranno nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta, quindi quella 2020. È necessario che l’affitto risulti pagato nel 2020. Il credito d’imposta andrà a ridurre il totale delle imposte sui redditi che si devono pagare.

Se il bonus affitti viene ceduto dalle imprese al locatario, sarà quest’ultimo a indicare il credito d’imposta nel quadro RU della sua dichiarazione dei redditi, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

La circolare 14 dell’Agenzia delle entrate che chiarisce come funziona il bonus affitti per le imprese è disponibile in formato pdf a questo indirizzo.

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