Da un minimo di mille a un massimo di 50.000 euro: dal 15 giugno si può presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per il contributo a fondo perduto destinato alle aziende e ai professionisti danneggiati dall’emergenza Covid. Una misura introdotta dall’articolo 25 del Decreto Rilancio. La stessa Agenzia ha chiarito con la circolare 15 E del 13 giugno 2020 i dettagli della misura introdotta dal decreto rilancio e anche come fare domanda.
Contributo a fondo perduto, quanto spetta: da 1000 euro in su
L’importo del ristoro a fondo perduto è calcolato in modo proporzionale alle perdite di fatturato registrate durante l’emergenza Covid. Si va da un bonus minimo di 1000 euro a un massimo di 50 mila euro. Il confronto deve essere fatto tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019. Per determinare quanto spetta per ogni istanza di contributo a fondo perduto, sono previste tre fasce, secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate. Verrà indennizzato:
- il 20% delle perdite registrate ad aprile 2020 a chi fattura fino a 400 mila euro.
- il 15% delle perdite a chi ha fatturati fra 400 mila e 1 milione di euro.
- il 10% per volumi d’affari fra 1 milione di euro e 5 milioni di euro.
Ci sono comunque due importi minimi al di sotto dei quali non si potrà scendere: 1000 euro per le persone fisiche (come i liberi professionisti) e 2000 euro per le persone giuridiche.
Contributo a fondo perduto: ammessi e esclusi, secondo l’Agenzia delle Entrate
Il testo del decreto lasciava però spazio a diversi dubbi su chi fossero gli ammessi e gli esclusi dal contributo a fondo perduto: professionisti, forfetari, aziende neo costituite. L’Agenzia delle entrate ha quindi chiarito i punti più controversi con la circolare 15 E del 13 giugno 2020 intitolata appunto “Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto”.
Prima questione: cosa succede alle nuove aziende, quelle imprese neo costituite che hanno aperto partita Iva dopo l’aprile 2019? Per loro è impossibile dimostrare il calo del fatturato, ma avrebbero comunque beneficio dal ristoro a fondo perduto.
La circolare 15 E del 13 giugno ha chiarito che il contributo a fondo perduto spetta anche a loro. “Possono beneficiare altresì del contributo minimo anche i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che in fase di start up non avevano ancora conseguito ricavi nel 2019”. In questo caso spetterà il contributo minimo.
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C’è però un’eccezione a quelle che si possono considerare imprese neo costituite. Sono quelle attività nate sì nel 2019, ma da “operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda“. In questo caso le aziende non possono essere considerate come neo costituite e dunque non rientrano automaticamente tra i beneficiari del ristoro a fondo perduto.
Fondo perduto: quanto spetta a professionisti e forfetari
La regola base stabilita dal Decreto rilancio è che il contributo a fondo perduto spetta a “i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva”.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15 E del 13 giugno, chiarisce inoltre la situazione di casi di potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto che presentavano delle ambiguità.
Tra gli ammessi, le imprese esercenti attività agricola o commerciale, comprese quelle in forma di cooperativa.
Nonostante il Decreto Rilancio escluda esplicitamente dal fondo perduto tutti i soggetti che hanno beneficiato degli altri bonus, l’Agenzia delle Entrate specifica che rientrano nel contributo a fondo perduto anche le società tra professionisti. Anche quelle i cui soci abbiano ricevuto il bonus autonomi. Questo perché il reddito delle società tra professionisti si qualifica comunque come reddito d’impresa.
Si precisa poi che anche i lavoratori in regime forfetario sono ammessi tra i beneficiari del contributo a fondo perduto. Questo perché il Decreto non fa distinzione tra i regimi fiscali.
L’articolo 25 comma 2 del Decreto rilancio
A disciplinare chi sono gli ammessi e chi gli esclusi al contributo a fondo perduto per le imprese è l’articolo 25 comma 2 del Decreto Rilancio. Il quale recita:
Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Casse private e gli altri: ammessi ed esclusi dal fondo perduto
Gli esclusi dal contributo a fondo perduto sono pertanto:
- tutti gli organi e le amministrazioni dello Stato
- gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati
- enti e persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d’impresa o agrario. Ad esempio, chi svolge attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
- I lavoratori che hanno diritto al Bonus autonomi, professionisti e co.co.co. o al bonus per i lavoratori dello spettacolo.
- i lavoratori dipendenti
- i professionisti iscritti alle casse previdenziali private degli ordini professionali
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Istanza per il contributo a fondo perduto: domanda online, sul sito dell’Agenzie delle entrate
La domanda per il contributo a fondo perduto può essere presentata online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, compilando il modello per via telematica. La procedura può essere completata dal pomeriggio del 15 giugno fino al 24 agosto 2020.
Per predisporre e trasmettere l’istanza si può usare un software e il canale telematico Entratel – Fisconline o una specifica procedura web, nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate dedicata a Fatture e Corrispettivi.
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Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una guida operativa (in pdf).
Fondo perduto, la circolare 15 E del 13 giugno
Il testo completo in pdf della circolare 15 E del 13 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate, “Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto”, è disponibile qui.